Canone RAI: Ecco come chiedere il rimborso

Non tutte le richieste di esenzione dal pagamento del canone RAI sono andate a buon fine e, di conseguenza, molti utenti si sono visti addebitare in bolletta la tassa obbligatoria legata al possesso della TV anche se non dovuta.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2 agosto 2016 ha definito le modalità per la presentazione dell’istanza di rimborso del canone RAI, pagato con addebito nella bolletta ENEL ma non dovuto.

Quali i motivi per richiedere il rimborso?

Nell’istanza occorre indicare il motivo della richiesta di rimborso, riportando una delle seguenti causali:

  1. il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 1 da indicare nel modello;
  2. il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 2 da indicare nel modello;
  3. il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia 4 anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito – codice motivo 3 da indicare nel modello;
  4. il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica – codice motivo 4 da indicare nel modello;
  5. il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica – codice motivo 5 da indicare nel modello;
  6. altri motivi diversi dai precedenti – codice motivo 6 da indicare nel modello.

Dove trovare il modello da utilizzare per la richiesta di rimborso del canone RAI?

Il modello da utilizzare per la richiesta di rimborso è reso disponibile in formato elettronico sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it o sul sito della RAI www.canone.rai.it.

Come presentare l’istanza per la richiesta di rimborso del canone RAI?

L’istanza di rimborso può essere presentata telematicamente:

  • direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
  • tramite gli intermediari abilitati.

L’applicazione web da utilizzare per la presentazione dell’istanza di rimborso sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 settembre 2016.

E’ possibile inviare l’istanza di rimborso tramite Posta?

In alternativa alla presentazione telematica, l’istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, è presentata tramite raccomandata a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

L’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione, unitamente a copia dell’istanza di rimborso inviata, va conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Come vengono effettuati i rimborsi?

L’Agenzia delle Entrate verifica e la società elettrica rimborsa.

La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso è effettuata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV e dà il via libera all’impresa elettrica per l’effettuazione del rimborso.

I rimborsi riconosciuti spettanti vengono scalati o accreditati sulla prima bolletta utile oppure effettuati con altre modalità, a condizione che l’operazione si concluda entro 45 giorni dalla data in cui l’impresa ha ricevuto le informazioni utili all’effettuazione del rimborso.

Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso sarà predisposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV secondo modalità che dovranno essere specificate.