Sanzioni tributarie, nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha diramato alcune istruzioni sul nuovo sistema sanzionatorio amministrativo, in relazione alla circolare 4/2016, in cui si specifica l’ambito di operatività del principio del favor rei, con riferimento agli atti atti emessi prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015.

Quando presentare la richiesta

Per gli atti non definitivi che sono stati emanati sulla base delle vecchie disposizioni, il contribuente può ottenere le sanzioni più favorevoli presentando una semplice domanda: gli uffici dell’Agenzia, in seguito a tale istanza, calcoleranno le “nuove” sanzioni e comunicheranno l’esito al richiedendo, consegnandogli un nuovo modello di pagamento che possa permettere la definizione agevolata del nuovo importo delle sanzioni.

L’Agenzia ricorda comunque che la presentazione della domanda da parte del contribuente non sospende i termini per la proposizione del ricorso, e che se il contribuente ha definito in acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro il 31 dicembre 2015, ha comunque diritto alla definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate.

Cosa fare in caso di ricorso

Nell’ipotesi in cui per l’atto sia stato proposto ricorso presso le commissioni tributarie, occorrerà distinguere due ipotesi: da una parte il caso in cui la sanzione è stata abolita; dall’altra parte il caso in cui sussistano, invece, i presupposti per l’applicazione di una sanzione più favorevole. Nella prima ipotesi gli uffici dell’Agenzia procederanno autonomamente a ricalcolare le sanzioni e a comunicarne l’esito sia al contribuente che alla commissione; nella seconda ipotesi le sanzioni irrogate possono essere ricalcolate dagli uffici sia direttamente che su richiesta dell’organo giudicante.

Per saperne di più

Per poterne sapere di più vi consigliamo di consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Normativa e prassi.